L’INPS ammetta la possibilità di accedere alla prestazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti, o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore. Le norme in vigore riconoscono il diritto all’indennità di disoccupazione in ambito ASpI e all’indennità NASpI ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente ulteriori requisiti legislativamente previsti. Riguardo all’involontarietà dello stato di disoccupazione, le indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione. In talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore è consentito l’accesso al trattamento di disoccupazione. Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa (rapporto non proseguibile valutabile dal giudice), le dimissioni del lavoratore sono da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e lo stato di disoccupazione si ritiene involontario. Stesso vale nelle ipotesi di cessazione del rapporto in cui le parti risolvano in modo consensuale il rapporto, sia in esito alla procedura di conciliazione, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Se, a seguito di rifiuto del trasferimento da parte del lavoratore, le parti (in sede di conciliazione) convengono sulla corresponsione di somme diverse da quelle spettanti in relazione al pregresso rapporto di lavoro, è ugualmente possibile accedere alla NASpI. Per quanto attiene all’ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.