L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l’opzione per beneficiare del regime a favore dei “lavoratori impatriati”. I due sistemi sono incompatibili in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell’imponibile, lo sconto d’imposta per i lavoratori che rientrano in Italia va infatti applicato sul reddito complessivo (Agenzia delle Entrate – risposta 20 settembre 2022 n. 460). L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato al lavoratore che: – trasferisce la residenza nel territorio dello Stato; – non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni; – svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. L’adesione al ” regime forfetario” di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014, che rappresenta il regime “naturale” delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri “forfetari”, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa (art. 3, co. 3, TUIR), tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo. Al riguardo, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”. Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.