Vale il criterio di cassa per il calcolo degli importi delle ritenute omesse nell’anno civile dal datore di lavoro.
A seguito della depenalizzazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’Inps è intervenuto con la circolare n.121/16 per delineare il nuovo quadro normativo.
La norma, in precedenza, puniva con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’Inps. Questo ha comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica.
Oggi le fattispecie sanzionatorie previste in base al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro sono le seguenti:
- l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032 (fattispecie di reato);
- l’omesso versamento per un importo fino a € 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
L’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui (che rappresenta il discrimine per identificare la fattispecie di illecito penale o amministrativo), precisa che l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno). Tenendo conto delle scadenze degli adempimenti dei datori (sistema Uniemens, committenti della Gestione Separata e datori agricoli), i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di € 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’anno considerato (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione vincola l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione.
Qualora l’omissione delle ritenute sia superiore a € 10.000, seppure l’illecito assuma rilevanza penale, l’Istituto dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento, quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.