La normativa vigente obbliga il datore alla concessione di un intervallo per pausa di almeno 10 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Si definisce pausa qualsiasi momento di inattività presente nell’intero arco lavorativo giornaliero, che sia tale da consentire l’effettivo recupero delle energie, la consumazione del pasto e/o l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive, la collocazione temporale della pausa è stabilita dal datore di lavoro, nel rispetto delle esigenze tecniche del processo produttivo.
Qualora l’organizzazione del lavoro preveda la “pausa pranzo”, l’obbligo di fruizione della pausa può essere assolto in corrispondenza del momento stesso di sospensione dell’attività.
Esistono inoltre delle previsioni specifiche ed integrative a tutela di determinate categorie di lavoratori:
- gli addetti ai videoterminali con orario di lavoro pari ad almeno 20 ore settimanali hanno diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video;
- i bambini e gli adolescenti, al superamento delle quattro ore e mezza di lavoro senza interruzione, devo osservare una pausa di almeno un’ora;
- il lavoratore domestico ha diritto ad un congruo periodo di riposo giornalieri e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno;
- l’orario di lavoro del personale addetto al trasporto di merci o persone deve prevedere dei riposi intermedi di 30 minuti, in caso di orario compreso tra le sei e le nove ore giornaliere; di 45 minuti se superiore.
In assenza di specifiche previsioni dettate dalla contrattazione di categoria o aziendale, la legge prevede la non retribuibilità delle pause lavorative relative a:
- riposi intermedi, trascorsi sia all’esterno che all’interno dell’azienda;
- il tempo di viaggio necessario a raggiungere il posto di lavoro;
- le soste di lavoro di durata superiore ai dieci minuti, durante le quale non sia richiesta alcuna prestazione di lavoro. Le soste, in particolare, costituiscono delle pause ”interne” alla prestazione, non predeterminate e connesse allo svolgimento e all’organizzazione del processo produttivo;
- soste per causa di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. In questo caso, qualora la durata superi i 30 minuti, il diritto alla retribuzione è previsto soltanto nel caso in cui il datore trattenga comunque il lavoratore presso il luogo di lavoro.