Aumentano dal 2019 i giorni di congedo obbligatorio previsti per i neo papà. La legge di Bilancio del 2019 (art. 1 c. 278 legge n.145/18) ha, infatti, modificato il numero delle giornate già previste dalle precedenti norme per l’astensione, elevandole da 4 a 5, al 100% della retribuzione. La medesima legge, inoltre, ha confermato la possibilità per i padri di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019. Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, l’INPS ricorda che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la PA dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente, purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre, spetta indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità (casi particolari art. 28 del DLgs n. 151/01). I 5 giorni di congedo obbligatorio possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019. Il congedo facoltativo del padre è, invece, condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Tale congedo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.