Il nuovo piano ispettivo del Garante della privacy prevede controlli su telemarketing e attività dei call center, trattamenti dei dati effettuati dai patronati per 730 precompilato, concessionarie di giochi on line, alcuni sistemi informativi dell’Istat, società che si occupano di ristrutturazione del debito.
Con la recente newsletter n. 419/16, inoltre, viene evidenziato che le ispezioni riguarderanno, come di prassi, anche le istruttorie avviate su segnalazioni, reclami e ricorsi dei cittadini, verifica dell’obbligo di notificazione, rispetto delle norme sull’informativa e il consenso, adozione delle misure minime di sicurezza a protezione dei dati sensibili trattati da soggetti pubblici e privati.
In materia di lavoro arriva, inoltre, il no al controllo indiscriminato di e-mail e navigazione Internet. Per il Garante, infatti, verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori. Con la decisione n. 303/16, infatti, il Garante ha vietato a un’Università il monitoraggio massivo delle attività in Internet dei propri dipendenti.
Il Garante per la privacy, a seguito di una segnalazione dei lavoratori, ha verificato che le misure in atto consentivano la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete ed all’e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base all’art. 4 della Legge n. 300/70, “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.
Quanto alle specifiche caratteristiche del trattamento dei dati derivante dalla configurazione del sistema, il Garante ha ritenuto che queste, articolandosi anche in operazioni di controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti internet esterni, fossero idonee a consentire un controllo dell’attività e dell’utilizzo dei servizi della rete individualmente effettuato da soggetti identificabili.
I principi di necessità e proporzionalità, afferma il Garante, impongono di privilegiare misure preventive ed, in ogni caso, gradualità nell’ampiezza del monitoraggio che renda assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie quali, ad esempio, la riscontrata presenza di virus e, comunque, all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.