Istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate – Risoluzione 18 ottobre 2022, n. 61/E) Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai seguenti atti di recupero, sono stati istituiti questi codici tributo:
– “7503” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
– “7504” denominato “Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il “codice ufficio” e il “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
Si precisa che per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.