Pubblicate dall’Inps le modalità operative per integrare le dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di reddito (Rdc) e pensione (Pdc) di cittadinanza che hanno presentato domanda nel corso del mese di marzo 2019. Le prime domande, infatti, sono state presentate a utilizzando un modello cambiato il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del dl n. 4/19. Era previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a 6 mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Dal 4 ottobre, quindi, gli interessati possono provvedere all’integrazione attraverso una procedura semplificata disponibile tra i servizi web del portale Inps o, in alternativa, tramite gli intermediari abilitati. L’Inps richiama l’attenzione sulla dichiarazione resa dal richiedente il beneficio in ordine alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché alla mancanza di condanne definitive nei 10 anni precedenti la richiesta per alcuni delitti. Per consentire al cittadino di aggiornare le dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda, a partire dal 4 ottobre l’INPS comunica, ai recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, gli aggiornamenti. Il collegamento alla pagina avviene in ambiente Internet senza necessità del PIN, previo riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente: il protocollo della pratica Rdc/Pdc (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx); il codice fiscale del richiedente; il codice alfanumerico ricevuto via e-mail/sms. Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma la tempestiva elaborazione per la rata di ottobre, avverrà solo per gli aggiornamenti effettuati entro il 21 ottobre. L’aggiornamento viene effettuato solo in caso di visualizzazione dell’esito positivo dell’operazione, di cui viene data notizia mediante apposito messaggio restituito dalla procedura