JOBS ACT: PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81 del 15/06/2015 per il riordino delle tipologie contrattuali
Riassiumiamo alcune delle novità contenute nel decreto legislativo 81/2015 che hanno impatto immediato nella gestione dei rapporti di lavoro in essere, le norme sono in vigore dal 25 giugno 2015:
Dal 25 giugno 2015 non è più ammessa la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto poiché sono abrogati gli articoli dal n, 61 al 69bis del D.Lgs 276/2003 – Legge Biagi-.
Fermo restando che il Decreto Legislativo n. 81/2015 si pone tra gli obiettivi da perseguire la revisione e il riordino delle forme contrattuali, preme evidenziare che, in ogni caso, viene ribadita la centralità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attraverso la conferma dello stesso quale “forma comune di contratto di lavoro” (art. 1 del decreto legislativo).
È evidente che, perché ciò si realizzi anche nella pratica, risulterà fondamentale proseguire sulla strada, già percorsa quest’anno, delle misure volte a rendere il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato più conveniente rispetto agli altri tipi di rapporto, in termini di oneri diretti e indiretti, si consideri a tal fine anche l’introduzione dal 07 marzo del contratto “a tutele crescenti”
Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Ai sensi dell’articolo 8, commi da 3 a 5 del Decreto Legislativo commentato viene ampliata la possibilità per i lavoratori di richiedere ed ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In particolare, è previsto:
- il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale anche per i lavoratori affetti da gravi patologie croniche degenerative;
- la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale anche per i lavoratori che assistono coniuge, figli e genitori affetti da gravi patologie croniche degenerative.
Trasformazione del rapporto a tempo parziale in luogo del congedo parentale – MATERNITA’ FACOLTATIVA-
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7 del Decreto è prevista la facoltà di chiedere, in luogo del congedo parentale spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
- per un periodo corrispondente al congedo non fruito,
- per una sola volta,
- con una riduzione d’orario non superiore al 50%.
stabilizzazione della possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio- VOUCHER-;
La Legge di Stabilità per l’anno 2015 aveva omesso di prorogare anche per l’anno in corso la possibilità di cumulare i Buoni Lavoro con la percezione degli ammortizzatori sociali: Disoccupazione, Cassa Integrazione, Mobilità
Il Decreto Legislativo 81 colma questa lacuna e consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro per anno, viene inserita stabilmente nella disciplina del lavoro accessorio, senza condizionare tale possibilità a continue proroghe annuali.