La nuova rottamazione bis, prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018, prevede la possibilità di definire i carichi affidati dal 2000 al 2016, che non siano stati oggetto della prima edizione della definizione agevolata. I carichi devono essere compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.16, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla prima definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.16 (c.d. “ripescaggio degli esclusi”) ed essere stati affidati dal 1.1 al 30.9.17.
Fondazione studi dei Consulenti del lavoro è intervenuta con la circolare n.12/17 sulla materia.
La nuova circolare ricorda che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi i versamenti rateali relativi a precedenti dilazioni in essere fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Inoltre, dalla data di adesione, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione. Il decreto, in sede di conversione, ha anche differito alcune scadenze delle rate.
Possono aderire alla rottamazione-bis i contribuenti che hanno già presentato l’istanza durante la prima edizione senza includere tutti i carichi e che, pertanto, intendono definire i carichi non inseriti nella domanda di definizione presentata entro lo scorso 21.4.17.
La scadenza è unica ed è fissata alla data del 15.5.18. Risulta irrilevante che la definizione riguardi i debiti pregressi fino al 31.12.16 o del 2017, o che la domanda sia presentata dai soggetti c.d. “esclusi”, cioè da coloro la cui istanza era stata respinta in quanto non in regola con i piani di rateazione pregressi. Sulle somme dovute per la definizione, si applicano a decorrere dal 1.8.18 gli interessi pari al 4,5%.
Si precisa che i c.d. “esclusi” devono provvedere a pagare in unica soluzione entro il 31.7.18 le rate scadute dei precedenti piani di dilazione in essere alla data del 24.10.16. Si ricorda che anche per la nuova edizione della definizione agevolata, il contribuente che decade dalla rottamazione non può più rateizzare il debito. Fanno eccezione i carichi inseriti in cartelle di pagamento per le quali alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica. In tali casi, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione è sempre possibile dilazionare il debito. |