Come si computano, ai fini della richiesta di definizione agevolata (cd. rottamazione), le somme pagate in occasione di rateizzazioni già in essere? Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo o le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive vengono eliminate con la definizione agevolata? Queste sono solo alcune delle domande alle quali il responsabile normativa e contenzioso di Equitalia, Andrea Zolea, ha fornito risposta durante la 13^ edizione del Forum Lavoro organizzato dai Consulenti del lavoro il 30 novembre scorso. Molteplici, infatti, sono gli aspetti da chiarire con la soppressione di Equitalia e la conseguente nascita dell’Agenzia di riscossione, prevista dal decreto fiscale da pochi giorni convertito in legge in Parlamento.
Possono essere definiti i carichi (compresi quelli derivanti da accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’INPS) affidati dal 2000 al 2016 a Equitalia e agli ex concessionari della riscossione. Rileva, pertanto, la data di consegna del carico, che deve essere compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Si considerano invece definitivamente acquisite (e non sono rimborsabili) le somme già versate ad altro titolo (sanzioni, interessi di dilazione o di mora e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali). Il responsabile di Equitalia durante il dibattito con i Consulenti del lavoro specifica anche che non vengono eliminate dalla definizione agevolata sia gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che le eventuali spese maturate a seguito di procedure esecutive. Inoltre, è possibile scegliere all’interno di una cartella di pagamento agevolato la definizione agevolata solo di alcuni carichi.
La presentazione della dichiarazione di adesione impedisce a Equitalia di avviare nuove azioni esecutive e di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, nonché di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in precedenza, salvo che non si tratti di azioni esecutive che si trovino in uno stato molto avanzato di definizione (primo incanto già tenuto con esito positivo, avvenuta presentazione di istanza di assegnazione, emissione del provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata consente al debitore di abbattere le maggiorazioni iscritte a ruolo e gli interessi di mora, purché paghi integralmente (oltre all’aggio, alle spese esecutive e ai diritti di notifica della cartella) anche la sanzione.