L’INPS, con la circolare n.129/16, interviene in materia di sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori subordinati irregolari. Al riguardo va ricordato che l’aumento delle sanzioni civili fino al 50%, previsto a partire dal 2010 per questa fattispecie, è stato escluso dal Dlgs n. 151/15.
La legge prevede che la sanzione civile, in ragione d’anno, è pari a:
– il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi;
– il 30% dei contributi omessi, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi.
L’INPS precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata:
– a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto; ciò vale anche nel caso in cui siano le violazioni contestate siano state commesse in data precedente;
– a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.
Ne deriva che l’aumento delle sanzioni civili, previsto dalla Legge n. 183/10, si applicherà ai soli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre 2015.
Premesso quanto sopra, l’Istituto invita dunque le Sedi che hanno avviato o stanno per avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi a ricalcolare secondo la nuova disciplina le sanzioni da applicare.
I datori di lavoro che hanno già provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate in applicazione della Legge n. 183/10, hanno diritto al rimborso della differenza tra quanto versato a titolo di maggiorazione sulle sanzioni e quanto effettivamente dovuto.
Gli aventi diritto devono dunque attivarsi inoltrando all’INPS, attraverso il cassetto previdenziale, un’istanza telematica di rimborso, contenente un elenco analitico gli importi indebitamente versati. La funzionalità da utilizzare è quella presente nella sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”. L’intera procedura può essere eseguita avvalendosi di un Consulente del lavoro abilitato.
L’Istituto ricorda altresì che il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.