E’ possibile fruire dell’esonero contributivo per il 2016, in caso di stabilizzazioni di collaborazioni coordinate e continuative. Lo afferma Fondazione studi dei Consulenti del lavoro con il parere n.3 del 25 novembre 2015.
È sempre più attuale il tema del “destino” dei collaboratori coordinati e continuativi, con le nuove norme che si prefiggono il superamento del lavoro a progetto e proponendone la stabilizzazione in tempi indeterminati con le modalità ed i criteri dell’art. 54 Dlgs. n. 81/15.
La vigenza completa delle nuove disposizioni, con la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni “etero-organizzate” è fissata al 1° gennaio prossimo.
Il presunto dubbio sembrerebbe emergere con la norma che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e il Jobs act, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a 12 mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.
Al riguardo, Fondazione studi afferma che a tutti i rapporti instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2016, spetta legittimamente l’esonero contributivo.
Il punto nodale è rappresentato dalla considerazione che la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore. Non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è lasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente). La sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è vero che si pone come condizione necessaria, ma a valle di un momento che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai singoli.
D’altronde, continuano i Consulenti del lavoro nel parere 3/15, va anche affermato che il processo di stabilizzazione del Jobs act rappresenta una delle iniziative di un disegno più ampio del Governo finalizzato ad un maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, incentivando le parti ad un processo di cambiamento e sarebbe incoerente, quindi, negare l’esonero contributivo.