E’ entrato in vigore un nuovo decreto sul Jobs act. Ai sensi dell’art. 54 del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti, già parti di contratti di collaborazione anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA, con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di un beneficio. Il beneficio consiste nell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvigli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
Tuttavia, il datore di lavoro può godere di tale beneficio a 2 condizioni. La prima che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione. La seconda condizione è che nei dodici mesi successivi alle assunzioni lo stesso datore non receda dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo (quindi, non è consentito nei 12 mesi successivi l’assunzione il recesso per motivi economici).
Pertanto, la “stabilizzazione” delle collaborazioni autonome o delle c.d. partite IVA comporta per il datore di lavoro la sanatoria (estinzione) di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che potrebbero derivare dall’erronea qualificazione dei rapporti in questione. Tale sanatoria opera se il lavoratore sottoscrive un verbale di conciliazione in sede assistita avente ad oggetto ogni possibile pretesa afferente alla qualificazione del rapporto (comprese, quindi, le rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto) e se il datore non effettua un licenziamento, salvo che per motivi disciplinari. Verificatesi queste condizioni, l’azienda rimane tutelata sia nei confronti degli Enti che del contenzioso azionabile dai singoli dipendenti.
Nella circolare n.13/15 di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sono state approfondite tutte le novità sul riordino dei contratti di lavoro contenute nel nuovo decreto in vigore dal 25 giugno (associazioni in partecipazioni, contratti a progetto, disciplina delle mansioni).