Riparte la staffetta generazionale con una nuova sperimentazione avviata dalla legge di Stabilità 2016 e definita dal decreto firmato qualche giorno fa dal Ministero del lavoro. I lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono ridurre l’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore stesso, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. L’importo corrisposto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. La norma prevede che ci debba essere accordo tra le parti, che il dipendente sia titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato e maturi, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbia già maturato, al momento della trasformazione del rapporto, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento. L’accordo per la trasformazione del rapporto, inoltre, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico e la riduzione dell’orario di lavoro deve essere compresa tra il 40 e il 60%. Il lavoratore riceve dal datore, oltre alla retribuzione ordinaria per le ore lavorate, i contributi che il datore avrebbe dovuto versare sulla parte non lavorata a seguito del part-time. Quest’ultima somma è netta così da compensare la riduzione di reddito derivante dal part-time. L’intenzione della norma è quella di favorire l’ingresso in azienda di nuovi lavoratori che con questo meccanismo potrebbero essere affiancati dai più anziani per l’insegnamento. Finora il sistema (varato nel 2012) ha incontrato due ostacoli: la riduzione dell’orario provocava al lavoratore anziano una riduzione di reddito ed un pregiudizio alla futura pensione. La legge di stabilità 2016 cerca di ovviare a questi inconvenienti e, quindi, di rendere possibile la staffetta, senza però obbligare il datore ad una nuova assunzione di un giovane da affiancare.