Ottenere il permesso di soggiorno pluriennale per gli stranieri che hanno già lavorato in Italia come stagionali sarà più facile, sono state anche semplificate le conversioni dei PDS da stagionali a ordinari ed introdotti vincoli per il datore in materia di canone di affitto eventualmente a carico del lavoratore.
Entra in vigore il 24 novembre un nuovo decreto (Dlgs n.203/16) che attua una direttiva europea e modifica il Testo unico sull’immigrazione introducendo molteplici novità legate agli ingressi per lavoro stagionale. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa in Italia fino ad un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale sarà rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. In precedenza, invece, gli anni dovevano essere 2 consecutivi. Il predetto permesso di soggiorno sarà revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale.
Ai fini della presentazione d’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa prevista dalla norma, se il datore di lavoro fornisce allo straniero l’alloggio, deve esibire (al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno) un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nel quale vanno specificate le condizioni a cui l’alloggio è fornito, nonché l’idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L’eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio ed alla retribuzione dello straniero e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il canone non può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Il nuovo decreto, inoltre, specifica che gli stranieri stagionali possono essere impiegati solo nei settori “agricolo e turistico-alberghiero”.
Semplificate anche le conversioni dei PDS da stagionale a non stagionale se è stata svolta attività lavorativa (regolare) in Italia per almeno 3 mesi e sia stato offerto allo straniero un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.