In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un muro di contenimento dell’edificio condominiale e sugli interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi (Agenzia delle entrate – Risposte 25 maggio 2022, nn. 297 e 298). In merito al quesito posto dal condominio se l’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica. In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico. In relazione all’individuazione del numero massimo di unità immobiliari per cui il singolo contribuente che sostenga le spese per interventi di riqualificazione energetica possa fruire del beneficio del Superbonus, la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato l’ Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese che sosterrà per gli interventi ” trainati” di riqualificazione energetica delle unità immobiliari appartenenti all'” edificio A”, nel rispetto di ogni ulteriore requisito richiesto dalla norma e non oggetto del presente interpello. Ai fini della determinazione del numero massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni. Infine, come già rappresentato, ai fini del conteggio in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali pertinenze delle unità residenziali. In merito al calcolo del massimale di spesa per gli interventi ” trainanti” antisismici, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Inoltre, che, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, o di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). In relazione all’arco temporale di applicazione del beneficio, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall’annualità 2024. Per quanto relativo all’installazione di un ascensore quale intervento ” trainato” dagli interventi ” trainanti” di miglioramento sismico, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono tra l’altro, al rifacimento di scale ed ascensori, all’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, a montascale o piattaforme elevatrici. Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto ” trainato” da uno degli interventi ” trainanti” suindicati di efficienza energetica o di miglioramento antisismico, sia realizzato ” congiuntamente” a tali interventi. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi ” trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ” trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi ” trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia ” trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica ” trainanti”, sarà necessario sia che esso venga realizzato ” congiuntamente” a tali interventi sia che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il predetto miglioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.