In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi effettuati su due unità abitative, costituenti un “condominio minimo”, che al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione saranno accorpate (Agenzia delle entrate – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40). Nel caso di specie, il contribuente ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale. Con riferimento al primo quesito, considerato che all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Con riferimento al secondo quesito, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.