I tirocini rientrano tra gli ambiti principali d’intervento della vigilanza per l’anno 2018.
L’attività di controllo sui tirocini è orientata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha emanato la circolare n.8/18 per fornire indicazioni agli ispettori sulle modalità di verifica. Si tratta di una verifica che dovrà valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
L’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo, o l’assenza di uno degli elementi essenziali (es. la convenzione o il Piano formativo) come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità. Ulteriori anomalie potrebbero essere rappresentate dai casi in cui vi sia coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante, o per tirocini attivati in sostituzione di dipendenti in malattia, maternità o ferie, oppure per tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato, o una co.co.co. con il soggetto ospitante negli ultimi 2 anni. Si tratta di irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario.
Controlli, inoltre, saranno avviati anche per i datori che fanno ricorso sistematico ai tirocini o per quelli che attivano un numero di tirocini troppo elevato in rapporto all’organico aziendale.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie, quali l’applicazione della maxisanzione.