L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) interviene nuovamente, con la nota n.7369/18, sulla tracciabilità dei pagamenti ritenendo conforme alla disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario, ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. Ricordiamo che dal 1° luglio 2018 datori di lavoro o committenti devono corrispondere le retribuzioni solo con mezzi tracciabili.
Secondo l’INL il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, inoltre, può ritenersi valido, purché siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite dalle norme secondo le quali gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, come già anticipato da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro sia con l’approfondimento dell’8 giugno 2018, sia con le prime FAQ del 3 agosto 2018, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l’INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.
Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla norma. Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato. La nota INL indica diverse ipotesi.