Le prime applicazioni degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018, stanno creando molti dubbi tra gli operatori. Per questo motivo Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dopo il vademecum di giugno 2018, ha raccolto in un approfondimento alcune delle numerose FAQ ricevute sul tema, con l’obiettivo di fare chiarezza su diversi punti critici della normativa. Tra le criticità, ad esempio, quelle relative ad anticipi di cassa, rimborsi spese, indennità di trasferta e pagamenti con carta di credito.
I datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con una delle seguenti modalità: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Sono esclusi dall’obbligo: rapporti instaurati con le PA, lavoro domestico, borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Nelle FAQ si specifica che gli importi dovuti possono essere versati dal datore su una carta di credito prepagata intestata al lavoratore (conservando la ricevuta). Inoltre, gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, possono essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto l’obbligo si riferisce alla sola retribuzione.
Per ciò che concerne l’indennità di trasferta, Fondazione studi afferma che, posta la natura mista della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo e con determinate caratteristiche), sia necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità. Tracciabilità che nell’ipotesi dei rimborsi spese, data la natura solo restitutoria, è comunque garantita dai necessari giustificativi a corredo ed è perciò esclusa dall’applicazione degli obblighi introdotti dalla legge. In relazione poi alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.