L’Agenzia delle entrate, con la risposta 19 ottobre 2022 n. 520, ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica. Ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi deve essere normalmente considerata distinta e indipendente e, come tale, valutata separatamente dal punto di vista dell’IVA. Nel caso di “prestazione unica” sul piano economico, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (in seguito CGUE), l’operazione non deve essere artificialmente scomposta per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA. In particolare, si è in presenza di una “prestazione unica” quando le prestazioni e/o cessioni, pur formalmente distinte e suscettibili di essere eseguite separatamente, non sono tra loro indipendenti in quanto così strettamente connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. La stessa Corte di Giustizia precisa, altresì, che “una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Nell’ordinamento interno, l’art. 12, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, stabilisce che “le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione principale”. Al riguardo, con diversi documenti di prassi, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza unionale, è stato chiarito che per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” sia effettuata in presenza di determinate condizioni. In particolare, è stato precisato che possono qualificarsi accessorie, agli effetti dell’IVA, unicamente le operazioni che: – integrano, completano e rendono possibile la prestazione “principale”; – sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione “principale”; – sono rese nei confronti del medesimo soggetto (cessionario e/o committente) nei cui confronti viene effettuata l’operazione “principale”. Con riguardo al presupposto soggettivo, è necessario che l’operazione “principale” e quella “secondaria” (“accessoria”) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese. In relazione al presupposto oggettivo, per individuare le operazioni “accessorie” occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione “principale” e il valore comparativo delle varie prestazioni. In particolare, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta “accessoria” a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione “accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale”. Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.