Il datore di lavoro ha il diritto di sapere quali comunicazioni escono verso l’esterno. Questo è il principio cardine sul quale si basa la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul licenziamento del dipendente che utilizzava la e-mail di lavoro per uso personale. Un principio confermato anche dall’approfondimento di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro il 15 gennaio 2016.
In linea di principio, la sentenza non può e non deve stupire, questo perché, in quanto mezzo di lavoro per comunicare, la posta elettronica aziendale nasce con una finalità precisa.
Quindi, un principio che prima dell’estate, nell’ambito di un decreto attuativo del Jobs Act è stato rinforzato con la modifica dell’art 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’azienda, in base al nuovo dettato normativo, infatti, potrà più in generale effettuare controlli a distanza sui propri dipendenti attraverso impianti audiovisivi (pc, tablet, telefoni aziendali), senza la necessità di accordi sindacali preventivi. A tal riguardo si specifica che l’impiego di strumenti di controllo deve essere giustificato da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e in ogni caso subordinatamente ad un accordo sindacale o ad una autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro.
Di particolare importanza è tuttavia la precisazione che il percorso autorizzativo suddetto, non sia necessario per gli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa e per quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze. Secondo i nuovi principi, inoltre, si stabilisce che le informazioni acquisite siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari. La nuova normativa, pur nel rispetto della normativa in materia di privacy, si pone l’obiettivo di attualizzare i sistemi di controllo al contesto sociale odierno, nella consapevolezza che l’attuale impianto normativo risale all’anno 1970, periodo nel quale, ovviamente, lo sviluppo informatico e telematico aveva ben altre prospettive. In tale contesto si ritiene positiva l’ipotesi di riforma volta non al controllo indiscriminato del lavoratore nella sua attività lavorativa, ma tendente a tutelare l’impresa dall’utilizzo improprio dei nuovi strumenti di comunicazione.