I giorni di assenza dal lavoro e di presenza ai seggi sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, o a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, il lavoratore avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti.
Per le giornate di mancato riposo il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva. Anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che quindi, deve essere retribuito interamente, il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o a ore.
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.
Per quanto riguarda i riposi compensativi, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse.
In altri termini i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale. In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio. La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.