Introdotta una nuova comunicazione preventiva per avviare soggetti con i voucher: una email (anche non PEC) che non sostituisce, ma si aggiunge alla consueta attivazione sul sito INPS.
La stretta sui buoni lavoro (lavoro accessorio) arriva dal decreto correttivo al Jobs act in vigore dall’8 ottobre scorso. La norma prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono ai voucher sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms (non ancora operativo) o posta elettronica, dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, dati anagrafici, o codice fiscale del lavoratore, luogo e durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
In caso di violazione di tali obblighi si applicherà la sanzione amministrativa da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore con omessa comunicazione, mentre non si applicherà la procedura di diffida che consentirebbe un tempo per sanare la violazione.
L’Ispettorato del lavoro ha emanato le indicazioni operative il 17 ottobre, la circolare 1/16 contiene gli indirizzi mail (provinciali) a cui mandare la nuova comunicazione. Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha chiarito con una serie di FAQ alcuni punti. Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente a ricevere la mail ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Ovviamente è opportuno conservare copia delle email trasmesse. La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni mail. Per il periodo dall’8 ottobre (entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre (data di emanazione della circolare), l’assenza d’indicazioni operative ha impedito l’assolvimento corretto dell’obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa è solo l’email all’Ispettorato e non l’sms. Modifiche e/o integrazioni alle email già inviate, vanno comunicate all’Ispettorato, sempre con email, non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono.