Arrivano i nuovi chiarimenti del Ministero del lavoro sulle comunicazioni dei voucher in agricoltura.
Come è noto, è stata introdotta una nuova comunicazione preventiva da inviare alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro (INL) per avviare soggetti con il lavoro accessorio (buoni lavoro/voucher). Si tratta di una email (anche non PEC) che non sostituisce, ma si aggiunge alla consueta attivazione sul sito INPS.
Da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro e dal Ministero sono arrivate le soluzioni ai molteplici dubbi dei committenti.
La comunicazione per i datori agricoli, invece, può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a 3 giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
Nei casi di prestazioni superiori ai 3 giorni, è consentito mantenere nell’applicativo INPS l’attuale assetto che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a 30 giorni. Questo perché solo la comunicazione all’INL soggiace al limite di un arco temporale di 3 giorni per la durata della prestazione oggetto di comunicazione.
Fermo restando l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, nell’ipotesi di impossibilità di esecuzione della prestazione (es. per causa intemperie o mancata presentazione del lavoratore), le modifiche o variazioni devono essere inviate all’INL entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
La norma richiede una comunicazione “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”, ma è possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a 3 giorni, con l’indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.
Se si verifica la necessità d’integrazione di dati che non riguarda quelli oggetto della comunicazione già effettuata all’INL, non è richiesta alcuna comunicazione di modifica/integrazione, benché sia stata inviata all’INPS una comunicazione di integrazione. In particolare nel settore agricolo, non dovranno essere oggetto di ulteriore comunicazione all’INL i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione non essendo richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.